logo sito cav

CAV - Centro di Accoglienza alla Vita Vogherese ODV

Via Mentana n. 43
27058 Voghera (PV)
Tel: 349 4026282
email: cavvoghera@virgilio.it
Visualizzazioni:
24

CONGIUNTI, CHI ERANO COSTORO?

di Elisa Chiari

da www.famigliacristiana.it

@Riproduzione Riservata del 27 aprile 2020

Chi sono i congiunti che potremo visitare, in modo mirato, dal 4 maggio? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, tra diritto e buon senso.-

Congiunti, chi erano costoro? Come sciogliere l’enigma di quali parenti sarà ammesso visitare dal 4 maggio in poi? Durante la conferenza stampa di ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’aveva spiegata così: «Spostamenti mirati per far visita a congiunti, siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate: genitori con figli e nipoti con nonni, vogliamo consentire loro delle visite nel rispetto delle regole di distanziamento con l’uso delle mascherine, non vuol dire che saranno consentiti party privati».

La ministra De Micheli ha or ora precisato su Rai Uno: «Che si tratta di fare appello alla responsabilità individuale, che non si tratta di fare pranzi di famiglia con venti cugini, ma di poter visitare singolarmente persone con cui si hanno legami affettivi stabili anche non legati da vincolo giuridico».

Il problema è che i congiunti, di cui parla il Dpcm che apre la fase due, sono un’entità giuridicamente piuttosto indefinita: «Le fonti normative in cui si legge di “prossimi congiunti” o di “prossimo congiunto”», scriveva nel 2017 Giovanni Francesco Basini, ordinario di Diritto Privato all’Università di Parma, «sono, oramai, più di un centinaio. Di fronte ad una così cospicua utilizzazione, legislativa e giurisprudenziale, della locuzione “prossimi congiunti”, chiunque s’immaginerebbe una precisa definizione di cosa essa significhi e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo (…). L’art. 307 4° comma del Codice Penale., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”). Al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative. Quasi sarebbe meglio, peraltro, che questi non vi fossero, poiché spesso essi creano più confusione che chiarezza».

Per così dire cominciamo bene. A questo punto non resta che affidarsi alla definizione del diritto penale, tenendo conto del fatto che il Dpcm nulla dice quanto alla prossimità e tenendo conto che sono ascendenti, per il diritto in particolare in materia di successioni (nulla a che vedere con gli oroscopi): genitori, nonni, bisnonni, trisavoli e che sono discendenti: figli, nipoti, pronipoti. Il diritto Civile possiede due termini più precisi per indicare i legami familiari, la parentela e l’affinità. La parentela lega con un vincolo di sangue o adottivo (ma non se si adottano maggiorenni) persone che discendono da uno stesso ascendente che il codice chiama “stipite” (di qui capostipite al vertice dell’albero genealogico). Sono parenti in linea retta: ascendenti e discendenti, che discendono l’uno dall’altro: bisnonni, nonni, padri, figli, nipoti, pronipoti. I gradi di parentela sono riconosciuti fino al sesto grado. Sono parenti in linea collaterale: i fratelli e i cugini, che hanno un ascendente comune ma non discendono l’uno dall’altro. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

In tutto questo i (prossimi) congiunti dunque chi sono? Stando alla definizione del Codice Penale dunque: padri, madri, nonni, figli, nipoti, fratelli, cugini, zii, coniuge e le parti di un’unione civile. Che già sarebbero un numero sufficiente a un assembramento familiare se presi tutti assieme, evidentemente quando si parla di visite mirate si esclude l’ipotesi di metterli tutti assieme.

E poi c’è un però e sta in una sentenza della Cassazione del 2014 a proposito di un risarcimento danni a una fidanzata non convivente che aveva perso il suo promesso, in cui si legge: «Si è chiarito che il riferimento ai “prossimi congiunti” (…) deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo (…) a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali. (…) La convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».

Tutto questo vorrebbe dire che tra i congiunti ci sarebbero anche fidanzati non conviventi e compagni che sono in relazione stabile ma vivono in case diverse. Cosa che fonti da palazzo Chigi confermano. E c’è già chi ironizza sul fatto che non sarà facile dopo due mesi di separazione convincerli a tenere la mascherina e il metro di distanza.

Ma siccome sulla salute pubblica c’è poco da scherzare e il termine congiunto si presta a interpretazioni “larghe”, occorrerà non cercare scappatoie, ma usare il buonsenso e tenere conto del fatto che, se uno su quattro si contagia in famiglia, l’obiettivo è non contagiarsi e non contagiare le persone cui si vuole bene, non trovare un modo di sfuggire ai controlli. Il senso della norma dovrebbe essere non tenere separate a tempo indefinito persone che hanno i legami affettivi più stretti.

Top