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Nuovo Dpcm di Draghi: la bozza del 26 febbraio

di Alessandro D'Amato  Alessandro D'Amato
https://www.today.it/attualita/nuovo-dpcm-draghi-bozza-26-febbraio.html
@Riproduzione Riservata del 27 febbraio 2021
 
Il testo del decreto ministeriale, il primo del premier, è stato consegnato alle Regioni per l'approvazione e circola una copia in pdf. Deve essere emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.-

La bozza del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi, consegnata ieri sera 26 febbraio alle Regioni e subito circolata in Pdf, arriva a 55 articoli e 31 pagine e le norme contenute saranno valide dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. Il testo del decreto ministeriale dovrà essere approvato dagli enti locali, poi sarà emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il tutto dovrebbe avvenire entro il week end.

Nuovo Dpcm di Draghi: la bozza del 26 febbraio

A differenza di quanto successo in precedenza, Draghi non parlerà dopo l'approvazione del nuovo Dpcm. Tra le principali novità la riapertura di musei e cinema a partire dal 27 marzo e la chiusura di barbieri e parrucchieri nella zona rossa. Con un punto interrogativo sulla scuola: nella bozza del Dpcm inviato alle Regioni il governo conferma l'apertura delle scuole superiori fino a un minimo di 50% in presenza, fino a un massimo del 75%. Ma fonti di governo puntualizzano all'Adnkronos che la questione è in realtà ancora aperta, tanto che è stato chiesto un parere tecnico al Comitato Tecnico Scientifico per valutare l'impatto delle varianti sul sistema scolastico. Ecco i punti principali della bozza del nuovo Dpcm:

  • La durata sarà dal 6 marzo al 6 aprile 2021: "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione degli articoli 33 e 38 che si applicano dal 27 febbraio 2021…";
  • Stop agli spostamenti tra regioni: il divieto di spostamento tra le Regioni p valido fino al 27 marzo assieme al prossimo dpcm, che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua compresa, e potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni;
  • Seconde case: è consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla o arancione (anche se si trovano fuori regione) ma solo al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Non è possibile invece - a meno di urgenti e necessari motivi - se le abitazioni sono in zone rosse o arancione scuro. Sono vietati i viaggi per turismo.
  • Bar e ristoranti: la sera ancora niente cene al ristorante. Confermato che al ristorante e al bar in zona gialla si potrà andare solo di giorno fino alle 18 e fino alle 22 è consentito l'asporto. Asporto e consegne a domicilio sono consentiti nelle zone arancioni e rosse.
  • Negozi chiusi solo in zona rossa dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta, cura della persona, parrucchieri. In zona gialla e arancione tutti i negozi restano aperti. Nei weekend continuano ad essere chiusi i centri commerciali.
  • Teatro, cinema, concerti: dal 27 marzo in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

All'articolo 2 c'è una norma che riguarda la febbre e le persone che hanno più di 37,5 gradi di temperatura: li si obbliga a rimanere presso il proprio domicilio. Chi uscirà sarà multato? La norma non lo prevede esplicitamente.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

C'è poi una norma che riguarda i conviventi: "Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". Ma successivamente questa norma è stata cancellata. Nella bozza si legge inoltre che "Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie".
Tra le altre norme, restano sospese anche in zona gialla le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali. Fanno eccezione le strutture che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. L’attività sportiva di base e quella motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Restano chiusi gli impianti sciistici fino al 6 aprile. Permesso l’uso solo per competizioni e allenamenti finalizzati alle gare o per prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. La bozza di Dpcm trasmessa ieri alle regioni conferma il sistema a semaforo, sperando sia sufficiente a frenare la crescita dei contagi.

Dpcm: la bozza del 26 febbraio 2021 e le regole della zona gialla, arancione e rossa

La bozza riepiloga anche misure e regole per la zona gialla, arancione e rossa mentre l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza manda in zona arancione Lombardia, Piemonte e Marche e in zona rossa Molise e Basilicata. All'articolo 9 si illustrano le misure relative agli spostamenti in zona gialla:

  • Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

All'articolo 34 si enumerano invece le misure relative agli spostamenti in zona arancione:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 18 per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nell'articolo 39 si elencano invece le misure relative agli spostamenti in zona rossa:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Infine, l'articolo 7 cambia le regole della zona bianca: "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decretolegge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 17 del presente decreto, le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso".
Si comincia anche a lavorare al cambio di parametri per le regioni in zona gialla, arancione e rossa: "Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, è istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di confronto, costituito con decreto del Ministro della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Iss, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione di rischio".

Il report #41 dell'Iss con il monitoraggio delle regioni

Ieri è stato pubblicato anche il Report #41 con il monitoraggio della Fase 2; dice che "L’epidemia dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale. Si conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni/PPAA classificate a rischio alto (da una a cinque: Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria) mentre diminuisce il numero di quelle classificate a rischio moderato o basso. Alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari". Per punti:

  • Nel periodo 03 – 16 febbraio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,93– 1,03), stabile rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che supera l’uno.
  • Si conferma per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni classificate a rischio alto mentre diminuisce il numero di Regioni/PPAA classificate a rischio moderato o basso. Nel complesso sono 15 le regioni a rischio alto e moderato rispetto alle 13 la scorsa settimana.
  • Si ribadisce, alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano di innalzare le misure di mitigazione per raggiungere una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità.
  • È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.
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