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Cassa integrazione decreto Agosto estesa ai lavoratori in forza al 9 novembre e assunti dopo il 13 luglio
Giuseppe Buscema, Consulente del lavoro
da www.ipsoa.it
@Riproduzione Riservata del 02 dicembre 2020
Il decreto Ristori quater prevede che i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Agosto vengano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 e assunti dopo il 13 luglio 2020. La norma colma il vuoto di tutela generatosi con il decreto Ristori bis che aveva consentito l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale regolati dal decreto Agosto agli assunti dopo il 13 luglio 2020 ma esclusivamente per i periodi dal 16 novembre 2020. Resta però un dubbio: qual è la sorte per i lavoratori cessati prima del 9 novembre 2020?.
Il decreto Ristori quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) rimedia alla problematica relativa all’accesso ai trattamenti d’integrazione salariale per gli assunti dopo il 13 luglio 2020.
Cosa prevede il Ristori quater
L’articolo 13 del decreto, in vigore dal 30 novembre 2020 cioè lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento, prevede espressamente che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149).
Si tratta cioè dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
La norma si aggiunge a quella già prevista dall’articolo 12 del decreto Ristori bis che aveva invero già previsto l’accesso ai trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19 ai lavoratori assunti al 9 novembre 2020, ma specificando che tale estensione riguardava i trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).
I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Ristori, è bene ricordarlo, sono quelli introdotti in aggiunta a quelli già previsti dal decreto Agosto, cioè le 6 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
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Tale perimetro temporale è stato individuato dal legislatore alla luce del potenziale esaurimento delle 18 settimane (9 + 9) previste dal decreto Agosto.
Questioni aperte e soluzione del legislatore
Come emerge dal tenore letterale del decreto Ristori bis, anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 ed ancora in forza al 9 novembre 2020, prima delle ultime modifiche apportate dal Ristori quater, potevano dunque accedere ai trattamenti ma esclusivamente dal 16 novembre 2020.
L’accesso restava invece precluso per i periodi precedenti che risultano regolati dall’articolo 1 del decreto Agosto.
Inoltre, andava considerato che l’accesso alle 6 settimane di trattamenti previsti dall’art. 12 del decreto Ristori è consentito ai datori di datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (cioè le 9 settimane con fatturato) ed ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, salvo che per i settori con chiusura o limitazione dell’attività citati, l’accesso ai trattamenti d’integrazione salariale dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 era consentita nella misura in cui i datori di lavoro avessero fruito interamente delle settimane previste dal decreto Agosto e comunque non prima del 16 novembre 2020.
Tale situazione era stata oggetto di una circostanziata segnalazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro con una lettera del presidente Marina Calderone al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, dell’11 novembre scorso.
L’articolo 13 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) colma dunque il vuoto normativo e di tutela per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 ed in forza al 9 novembre 2020, che possono così accedere ai trattamenti d’integrazione salariale sia ai sensi dell’art. 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) che dell’art. 12 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
A questo punto la situazione è quella riassunta nella tabella che segue:
Trattamenti d’integrazione salariale
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Fonte
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Destinatari
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Collocazione temporale
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Condizioni
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Prime 9 settimane
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Art. 1, comma 1, decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)
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Lavoratori in forza al 13/07/2020
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Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
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Nel caso in cui il periodo d’integrazione è collocato dopo il 16/11/2020 occorre rispettare la durata massima prevista dall’art. 12 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
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Art. 13 decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020)
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Lavoratori in forza al 09/11/2020
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Ulteriori 9 settimane
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Art. 1, comma 2, decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)
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Lavoratori in forza al 13/07/2020
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Dal 14/09/2020 al 31/12/2020
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Fruizione delle prime 9 settimane
Nel caso in cui il periodo d’integrazione è collocato dopo il 16/11/2020 occorre rispettare la durata massima prevista dall’art. 12 decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
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Art. 13 decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020)
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Lavoratori in forza al 09/11/2020
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6 settimane
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Art. 12, decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
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Lavoratori in forza al 13/07/2020
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Dal 16/11/2020 al 31/01/2021
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Fruizione delle ulteriori 9 settimane previste dall’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)
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Art. 12, comma 2, decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020)
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Lavoratori in forza al 09/11/2020
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I dubbi che restano
A ben vedere, però, il dubbio è che dal tenore letterale della norma rimarrebbero fuori dai trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 il cui rapporto di lavoro fosse cessato prima del 9 novembre 2020.
Entrambe le disposizioni richiamate in precedenza, infatti, prevedono che i trattamenti spettano ai lavoratori in forza alla data alla data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e dunque al 9 novembre 2020.
Orbene, mentre la previsione dell’art. 12 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) ben si concilia con la platea dei lavoratori interessati delle prestazioni, in quanto regola l’accesso agli ammortizzatori dal 16 novembre 2020 previsti dall’art. 12 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), di converso, quella recata dall’art. 13 del decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) appare penalizzante per i lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse stato instaurato dopo il 13 luglio 2020 e cessato prima del 9 novembre 2020.
Infatti, i trattamenti previsti dall’art. 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) decorrono dal 13 luglio 2020 e pertanto potrebbero riguardare periodi anche periodi precedenti al 9 novembre 2020 ai quali non potrebbero però accedere i lavoratori appena richiamati.
Conclusioni
L’auspicio è che l’interpretazione che verrà fornita dalla prassi sia che la data di riferimento sia da considerare relativa ai lavoratori in forza fino al 9 novembre e dunque comprendere anche quelli cessati precedentemente.